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Condizioni generali di fornitura di Rüegg Cheminée Schweiz AG 

1. Generale

Per tutte le forniture di Rüegg Cheminée Schweiz AG o di un’altra società legata a Rüegg Cheminée Holding AG, CH8340 Hinwil (di seguito denominata «fornitore»), effettuate in Svizzera e nell’UE, si applicano le condizioni seguenti. Con la trasmissione dell’ordine al fornitore, il committente riconosce e accetta queste condizioni. Eventuali deroghe sono giuridicamente valide solo se confermate per iscritto dal fornitore. Per le forniture al di fuori della Svizzera, sarà obbligo del committente segnalare al fornitore eventuali ulteriori disposizioni legali e altre prescrizioni o direttive, norme, ecc. che devono essere osservate nell’adempimento del contratto.

2. Conferma d’ordine, modifica dell’ordine, annullamento, riserva di proprietà

Per l'accettazione e l’esecuzione della fornitura fa fede la trasmissione della conferma d’ordine da parte del fornitore. Materiali o eventuali servizi supplementari non inclusi nella conferma d’ordine verranno fatturati separatamente. Le modifiche dell’ordine e eventuali annullamenti presuppongono la conferma scritta da parte del fornitore. Eventuali costi che ne derivano saranno da intendersi a carico del committente.

 

Il fornitore si riserva la proprietà della fornitura fino al suo completo pagamento ed è autorizzato, in caso di ritardo di pagamento da parte del committente, a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione dei prodotti consegnati rimasti insoluti. Inoltre, il committente autorizza il fornitore a far iscrivere l’appropriata riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà o in altri registri e pubblici libri e si impegna a collaborare a tale iscrizione nonché ad altre misure necessarie per la protezione della proprietà del fornitore.

3. Prezzi / condizioni di pagamento

I prezzi indicati nei documenti del fornitore possono essere modificati senza preavviso. Per il resto si applicano i prezzi e le condizioni di pagamento dell’offerta. In caso di aumento dei prezzi, i prezzi determinanti secondo la conferma d’ordine restano validi al massimo fino a 3 mesi oltre la data dell’aumento. Le scadenze di pagamento confermate devono essere rispettate anche se, dopo l’uscita della fornitura dalla fabbrica, dovessero verificarsi ritardi di qualsiasi genere. Non è consentito ridurre o trattenere pagamenti a causa di contestazioni, note di credito non ancora emesse o contropretese non riconosciute dal fornitore. I pagamenti devono essere effettuati anche se mancano parti minori del prodotto, purché ciò non impedisca l’utilizzo della fornitura, oppure se sulla fornitura sono necessari lavori supplementari.

4. disegni tecnici, misure, pesi ed esecuzione

I disegni tecnici, le misure e i pesi non sono vincolanti. Sono considerate proprietà garantite unicamente le caratteristiche del prodotto che nella conferma d’ordine o nelle specifiche tecniche del prodotto di Rüegg (istruzioni di montaggio/uso e schede dimensionali) sono espressamente designate come tali. Una garanzia è valida al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia o di garanzia convenzionale. Rüegg  si riserva la possibilità di effettuare eventuali modifiche costruttive. I materiali possono essere sostituiti con altri equivalenti. In casi particolari occorre richiedere schizzi dimensionali vincolanti. I disegni e gli altri documenti restano di proprietà del fornitore, che si riserva i diritti d’autore. 

5. Termini di consegna

La data di consegna viene indicata nella conferma d’ordine secondo la migliore previsione e viene rispettata. Ritardi di consegna causati da forza maggiore, scioperi e ritardi di consegna da parte del subfornitore non possono essere imputati al fornitore.

La data di consegna promessa presuppone l’adempimento delle condizioni di pagamento concordate. Non possono essere accettate richieste di risarcimento o annullamenti dell’ordine dovuti a consegne in ritardo. In ogni caso, come giorno di consegna vale il giorno di carico franco fabbrica, fermo restando che il fornitore è autorizzato anche a effettuare consegne parziali.

6. Spedizione

Salvo che nella conferma d’ordine non sia prevista un’altra modalità di spedizione e non sia stata concordata per iscritto un’altra modalità di spedizione, tutte le consegne avvengono «franco fabbrica» ovvero EXW secondo INCOTERMS 2010 (vale a dire franco stabilimento di consegna a Esztergom, Ungheria, oppure da altre sedi del fornitore nell’UE e in Svizzera).

 

Qualora sia stata concordata la consegna da parte del fornitore («porto franco» ovvero CPT), il fornitore è libero nella scelta del mezzo di trasporto. Tali consegne avvengono al luogo di destinazione indicato nella conferma d’ordine (indirizzo dell’ordine o cantiere). Se questo non è accessibile ai camion, l’ordinante deve indicare tempestivamente un luogo alternativo di consegna. I costi supplementari di trasporto sono a carico dell’ordinante se causati da richieste speciali dello stesso (espresso, orari di arrivo specifici, ecc.). Per piccole consegne di accessori e ricambi viene applicato un supplemento per piccoli quantitativi adeguato.

 

In ogni caso, ossia indipendentemente dal fatto che sia stato concordato EXW, CPT o un’altra modalità di spedizione, (1.) benefici e rischio passano all’ordinante al momento della partenza della merce franco fabbrica, (2.) i reclami per danni da trasporto devono essere presentati immediatamente al trasportatore (camion, posta, ecc.) con copia informativa al fornitore, (3.) lo scarico dalla rampa di sollevamento del camion è a carico dell’ordinante.

7. Verifica e accettazione della consegna

L’ordinante è tenuto a verificare la merce immediatamente al ricevimento. Se non corrisponde alla conferma d’ordine o al buono di consegna, oppure presenta difetti visibili, il cliente deve segnalarlo per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, altrimenti la consegna si considera approvata dall’ordinante. Reclami successivi non vengono riconosciuti dal fornitore.

 

I difetti non immediatamente riscontrabili devono essere segnalati dal cliente non appena vengono scoperti, al più tardi comunque prima della scadenza del termine di garanzia. I reclami non sospendono il termine di pagamento né autorizzano l’ordinante a una riduzione unilaterale del prezzo d’acquisto.

8. Garanzia

Per la qualità esente da difetti dei prodotti consegnati si applicano gli obblighi di garanzia previsti dalla legge oppure le condizioni di garanzia scritte separate del fornitore.

 

Sono esclusi dalla garanzia e dalla copertura di garanzia i danni causati da forza maggiore, concetti di impianto, esecuzioni e modalità di esercizio da parte dell’utente finale che non corrispondano allo stato della tecnica applicabile, nonché la mancata osservanza delle direttive tecniche, dei requisiti dei materiali, delle istruzioni di montaggio e di esercizio del fornitore in materia di progettazione, montaggio, esercizio e manutenzione, così come lavori non conformi eseguiti da terzi. Sono altresì esclusi i componenti e i materiali di consumo soggetti a normale usura (guarnizioni, parti elettriche, ecc.).

 

Il fornitore adempie ai propri obblighi di garanzia intervenendo, a propria scelta, riparando gratuitamente i pezzi difettosi oppure mettendo a disposizione pezzi di ricambio franco fabbrica. Ulteriori diritti per difetti e pretese di risarcimento dell’ordinante sono espressamente esclusi; in particolare l’ordinante non ha alcun diritto al rimborso dei costi di sostituzione, al risarcimento danni, ai costi per l’accertamento delle cause del danno, per perizie, per danni consequenziali dovuti a difetti, salvo in caso di dolo illecito o grave negligenza del fornitore.

 

Gli obblighi di cui sopra sono validi soltanto se il fornitore viene informato tempestivamente e correttamente di un danno verificatosi. I diritti di garanzia decadono se l’ordinante o terzi effettuano modifiche o riparazioni alla fornitura senza il consenso scritto del fornitore.

9. Diritto applicabile e foro competente

Al rapporto giuridico tra Rüegg e il cliente si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il foro competente esclusivo è Hinwil (Svizzera), fermo restando che il fornitore è altresì autorizzato a far valere le proprie pretese presso il foro competente generale del cliente.

 

 

 

Hinwil, 23.3.2016. Sostituisce tutte le versioni precedenti.